Statuto



Art. 1 – Denominazione, sede
L’Organizzazione di volontariato WWF Friuli Venezia Giulia ETS - ODV, associazione non riconosciuta, qui di seguito indicata “Associazione”, con sede a Trieste, si costituisce e dota del presente Statuto. Rappresenta la continuazione ideale della Sezione di Trieste del WWF, costituita nel 1971. L’Associazione riconosce nel WWF ITALIA il soggetto di riferimento per la disciplina delle regole associative interne e lo svolgimento delle attività comuni; l’associazione fa pertanto proprie tutte le disposizioni statutarie, regolamentari del WWF ITALIA, impegnando l’ente e i propri associati a rispettarle, in quanto compatibili con il suo status di organizzazione di volontariato.

Art. 2 – Scopo, finalità e attività
L'Associazione opera democraticamente, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività prevalentemente in favore di terzi, non ha fini di lucro e si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati, e ha come scopo:

a) la tutela dell’ambiente e la conservazione della biodiversità delle specie e degli ecosistemi in particolare nell’ecoregione mediterranea – alto adriatica e del Carso;
b) la realizzazione di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, ai sensi del primo comma lettera e) dell’art. 5 del d. lgs. 117 del 2017;
c) la lotta all’inquinamento, allo spreco e all’uso irrazionale delle risorse naturali, del territorio e dell’energia;
d) la memoria dei naturalisti e di tutti coloro che si impegnarono per la conoscenza e conservazione dell’ambiente in particolare della Venezia Giulia.

Il perseguimento di questi scopi avviene, in via esemplificativa e non esaustiva attraverso:

a) la promozione di interventi e attività finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, ai sensi del primo comma lettera e) dellart. 5 del d. lgs. 117 del 2017;
b) la promozione di interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del d.lgs. 42 del 2004, come previsto dall’art. 5, lettera f) del d. lgs. 117 del 2017;
c) l’organizzazione e gestione di attività scientifiche, culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato come previsto dall’art. 5, lettera i) del d. lgs. 117 del 2017;
d) lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, a norma dell’art. 6 del d. lgs. 117 del 2017, secondo i criteri e limiti definiti dalla legge, individuate dal Consiglio direttivo con i conseguenti obblighi in capo al Consiglio direttivo in sede di redazione dei documenti di bilancio;

L’Associazione può promuovere anche attività riguardanti:

1. la formazione culturale e scientifica, l’educazione ambientale e l’educazione alla legalità ambientale;
2. la promozione di metodi partecipativi alle pubbliche scelte che abbiano rilevanza ambientale;
3. la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle istituzioni;
4. la ricerca scientifica e l’innovazione;
5. la gestione di aree di interesse naturalistico;
6. la prestazione di attività di consulenza tecnico-scientifica;
7. la vigilanza ambientale, la tutela giuridica e giudiziaria dell’ambiente anche attraverso la proposta di normative e regolazioni amministrative;
8. l’organizzazione di iniziative culturali, di divulgazione della cultura e l’effettuazione di escursioni naturalistiche;
9. raccolta fondi;

Le attività dell’associazione si conformano ai principi fondamentali, agli scopi e ai programmi del WWF Internazionale e del WWF Italia, anche attraverso:

1. la partecipazione alla realizzazione del Programma nazionale e internazionale del WWF e ai relativi eventi nazionali e regionali;
2. la promozione e il sostegno delle attività del WWF, anche attraverso la contribuzione fattiva alle relative campagne di raccolta fondi e finanziamento, nonché la partecipazione all’allargamento della base sociale del WWF Italia.

Art. 3 – Ambito territoriale di attività
L’Associazione opera nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 4 – Soci
L’Associazione opera con un numero minimo di sette soci e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o dei propri diritti di partecipazione.
Possono aderire all’Associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
La domanda di ammissione è accettata nella prima riunione utile del Consiglio direttivo e comunque entro sessanta giorni. Il rigetto della domanda è motivato e comunicato all’interessato entro il medesimo termine. Avverso il rigetto l’interessato, entro sessanta giorni dalla ricezione dalla predetta comunicazione, potrà presentare ricorso.
I soci hanno diritto a:

a) partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
b) eleggerne gli organi direttivi ed essere eletti negli stessi;
c) essere informati sulle sue attività;
d) concorrere all’elaborazione e approvazione del suo programma;
e) esaminare i bilanci e i libri associativi in presenza del Presidente o suo delegato, presso la sede sociale.

Gli associati si obbligano:

a) rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
b) prestare la loro opera ed assumere le cariche sociali in modo personale e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto;
c) non pretendere, anche se ricoprano cariche sociali, alcun compenso se non il rimborso delle spese sostenute e documentate per attività prestate ai fini dello svolgimento della funzione;
d) versare la quota associativa secondo l’importo, i termini e le modalità annualmente stabiliti dall’assemblea; detta quota non è rimborsabile, rivalutabile o trasmissibile;
e) rispettare gli obblighi derivati dalla partecipazione dell’Associazione al WWF Italia e in particolare il suo Codice etico.

La qualifica di socio si perde per:

a) dimissioni volontarie;
b) radiazione per mancato pagamento della quota sociale, previo invito a sanare la morosità entro quindici giorni;
c) radiazione qualora il comportamento e le attività del socio siano in palese contrasto con i principi e le finalità dell’Associazione.

Avverso la radiazione l’interessato, entro sessanta giorni dalla ricezione dalla predetta comunicazione, potrà presentare ricorso. Gli associati che per qualsiasi ragione abbiano cessato di appartenere all’Associazione e i loro eredi non hanno alcuni diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 5 – Assemblea
L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente o, in caso di sua inerzia, di un decimo dei soci. L’assemblea è convocata previa comunicazione ai soci dell’ordine del giorno inviato con un anticipo di almeno dieci giorni, per posta elettronica o altro mezzo di comunicazione indicato all’atto dell’iscrizione e indicata nel libro degli associati. Hanno diritto di voto gli iscritti. Non sono ammesse deleghe. E’ regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L’assemblea delibera a maggioranza ad eccezione dei casi indicati nello Statuto.
L’assemblea:

a) nomina e revoca i componenti dell’organo di amministrazione;
b) approva il bilancio di esercizio, redatto dal Consiglio direttivo;
c) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio direttivo e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
d) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
e) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
f) delibera lo scioglimento dell’Associazione;
g) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
i) determina annualmente la quota associativa;
j) provvede sui ricorsi avverso le delibere di rigetto della domanda di ammissione a socio nonché su quelle di radiazione dei soci, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato con decisione motivata;
k) designa, su proposta del Consiglio direttivo, soci onorari tra eminenti personalità che abbiano dato un contributo significativo alla tutela dell’ambiente;
l) al verificarsi delle condizioni previste dal primo comma dell'Art. 31 del d. lgs. 117 del 2017, nomina il Revisore legale dei conti.
m) al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 del d. lgs. 117 del 2017, l'Assemblea procede alla nomina dell’organo di controllo.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Art. 6 - Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione ed opera, in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea, su tutto quanto non sia per legge o per Statuto di competenza esclusiva dell’Assemblea.
E’ composto da cinque a sette membri, eletti dall’assemblea tra i soci e dura in carica tre anni.
Elegge tra i suoi componenti il Presidente, il vice Presidente e il tesoriere. Delibera a maggioranza dei componenti. Provvede alla radiazione dei soci.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7 - Presidente
Il presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca l’Assemblea e il Consiglio direttivo e presenta annualmente una relazione sull’attività svolta.

Art. 8 – Incompatibilità e conflitto di interessi
Non può essere eletto ad alcuna carica associativa il socio che:

a) ricopra cariche consiliari, di rappresentanza istituzionale, esecutive o fiduciarie in organizzazioni politiche e sindacali ed enti territoriali e locali;
b) sia candidato a competizioni elettorali di qualsiasi ente pubblico;

Art. 9 – Volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese a forfait. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito reso in forma continuativa all’Associazione.

Art. 10 - Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione comprendente beni mobili e immobili ed entrate, comunque denominate, rappresentate dalle quote associative, contributi pubblici e privati, lasciti, donazioni e proventi di raccolte fondi, da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del d.lgs. 117 del 2017, è impiegato per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle a esse direttamente connesse per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori anche nel caso di dimissioni e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si applica in ogni caso il secondo comma dell’art. 8 del d.lgs. 117 del 2017.

Art. 11 - Bilanci
Il bilancio d’esercizio è redatto annualmente a cura del Consiglio direttivo. Il bilancio coincide con l’anno solare, l’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo è sottoposto entro il mese di aprile all’approvazione dell’assemblea. Nel bilancio risultano i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio. Gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività stabilite dall’Associazione e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 12 – Durata, scioglimento e devoluzione dei beni
La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci che delibera validamente in presenza dei due terzi degli iscritti, provvedendo contestualmente alla nomina di uno o più liquidatori. L'eventuale patrimonio esistente è devoluto previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore al WWF Italia, nei termini di cui all’art. 9 del d.lgs 117 del 2017.

Art. 13 - Statuto
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, e per quanto non espressamente ivi previsto si applica quanto previsto dal d.lgs 117 del 2017 e, in quanto compatibile, dal codice civile. Le modifiche del presente statuto sono deliberate dall’Assemblea dei soci che delibera a maggioranza, in prima convocazione in presenza dei tre quarti degli iscritti e, in seconda, qualunque sia il numero dei presenti.

(Approvato il 7 dicembre 2023)